Articolo 114 ORC

Testo di pubblicazione per le succursali di enti giuridici con sede principale all’estero:

ABL B.V., Amsterdam, succursale di Baar, CH-170…. Blegistrasse 99, 6340 Baar, succursale estera (nuova iscrizione). Ditta dello stabilimento principale: ABL B.V. Sede principale : Amsterdam (NL). Forma giuridica dello stabilimento principale: Besloten Vennootschap [del diritto olandese]. Stabilimento principale registrato il: 01.04.1998. Capitale dello stabilimento principale : EUR 120’000; capitale liberato : EUR 120’000. Scopo della succursale: transazioni finanziarie di ogni genere, leasing inclusivo. Firma individuale è conferita a Van Zok, Femke, cittadina olandese, a Zandvoort (NL), direttrice, e Schweizer, Beat, di Zoug, a Baar, direttore della succursale.

La descrizione dello scopo della succursale deve corrispondere alle norme svizzere (art.118, ORC): cioè bisogna iscrivere, sia lo scopo dello stabilimento principale straniero sia, se detto scopo non adempie le esigenze del diritto svizzero, uno scopo specifico della succursale (questo secondo scopo deve tuttavia coincidere con quello dello stabilimento principale).

Comunicazione UFRC 1/08 – 17 ottobre 2008


Ai sensi dell’art. 114 cpv. 1. lett. f ORC l’iscrizione a registro di commercio deve indicare le persone autorizzare a rappresentare la succursale svizzera di un ente giuridico con sede all’estero. Sono iscritti di principio unicamente le persone con potere di firma. È fatta eccezione per le persone con funzioni specifiche quali “direttore della succursale” o “capo della succursale”, che pure possono essere iscritte. Ad ogni modo se le persone iscritte alla sede principale sono contemporaneamente iscritte presso la succursale, la loro iscrizione va limita al potere di firma (senza indicazione della loro funzione).

Comunicazione UFRC 1/10 – 27 ottobre 2010


Secondo l’art. 114 cpv. 1 lett. f ORC, le persone autorizzate a rappresentare una succursale svizzera di un ente giuridico con sede all’estero sono iscritte nel registro di commercio.

La Comunicazione 1/10 del 27 ottobre 2010 (cifra 5 p. 2 s.) indica che solo funzioni specifiche come „direttore della succursale” o “capo della succursale“ sono menzionate, in modo che le funzioni iscritte alla sede dell’ente giuridico all’estero non debbano essere riprese per la succursale svizzera.

E anche ammissibile iscrivere la funzione di „gerente della succursale“ come per le succursali d’enti giuridici con sede in Svizzera (cfr. sopra cifra 1).

Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011