La designazione „CEO“(chief executive officer) può essere menzionata nel registro di commercio alla condizione che sia combinata con la funzione di “presidente della direzione”; il presupposto è che la società ha un’organizzazione adeguata.
Testo di pubblicazione:
„Presidente della direzione / CEO“ o „Presidente della direzione (CEO)“.
Comunicazione UFRC 4/09 – 17 dicembre 2009