Le persone fisiche non possono essere iscritte come “uffici di revisione”

Se un’entità giuridica ha scelto una persona fisica, abilitata come revisore, per assumere prestazioni di servizi di revisione, è la ditta individuale della quale detta persona è titolare, iscritta nel registro di commercio e abilitata dall’Autorità di sorveglianza per la revisione, che deve essere iscritta come ufficio di revisione (si veda art. 8 dell’Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori.3). Non è ammissibile iscrivere una persona fisica come ufficio di revisione.

Testo di pubblicazione:

…, H. Müller Revisioni (CH-…), in Z, ufficio di revisione (no: … Harald Müller, di M, in Z, ufficio di revisione.)

Comunicazione UFRC 1/08 – 17 ottobre 2008