- Obbligatorietà di revisione
- Momento della decisione concernente l’opting-out
- SA, società in accomandita per azioni e Sagl
- Società cooperative
- Adeguamento degli statuti
- Lacuna nell’organizzazione e documenti giustificativi per un opting-out deciso dopo il 30 giugno 2009
Obbligatorietà di revisione
A partire dal 1° gennaio 2008, tutte le società anonime (SA), società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata (Sagl) e società cooperative devono far verificare i loro conti annuali da un ufficio di revisione abilitato (Cfr. http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch (registro)). Le nuove disposizioni in materia di revisione sono applicabili agli esercizi annuali che hanno cominciato dopo il 31 dicembre 2007 (art. 7 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005).
Le società che sottostanno alla revisione limitata, possono rinunciarvi (opting-out), se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno (Se si avvera che la soglia delle 10 persone a tempo pieno è stata superata dopo la chiusura dell’esercizio, l’assemblea generale deve nominare un ufficio di revisione abilitato per verificare i conti annuali) non superiore a 10 e tutti i soci (azionisti) (Per le SA, l’opting-out, deve essere approvato anche da tutti i partecipanti [art. 727a cpv. 2 in combinato con art. 656a cpv. 2 CO]) hanno consentito alla rinuncia (art. 727a cpv. 2 CO).
Momento della decisione concernente l’opting-out
SA, società in accomandita per azioni e Sagl
L’assemblea generale ordinaria o l’assemblea dei soci deve avere luogo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (art. 699 cpv. 2 CO; art. 764 cpv. 2 in combinato con art. 699 cpv. 2 CO; art. 805 cpv. 2 CO). Se l’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile e gli azionisti (soci) vogliono rinunciare alla revisione limitata, l’opting out deve essere deciso entro il 30 giungo 2009, prima dell’approvazione dei conti annuali 2008 dall’assemblea generale. La notificazione d’iscrizione dell’opting-out può anche essere depositata presso l’ufficio del registro di commercio dopo il 30 giugno 2009.
La decisione dell’assemblea generale di approvazione dei conti annuali non revisionati, senza che un opting-out sia stato deciso precedentemente è nulla, visto che la relazione di revisione non è disponibile (art 731 cpv. 3 CO). In questo caso, i conti annuali devono essere sottoposti nuovamente all’approvazione dell’assemblea generale. Per far sì che i conti annuali 2008 siano validamente approvati, questi ultimi devono essere verificati da un ufficio di revisione abilitato eletto dall’assemblea generale oppure un opting-out deve essere già stato deciso precedentemente.
Società cooperative
Diversamente dal diritto della società anonima (art. 699 cpv. 2 CO), quello della società cooperativa non prevede esplicitamente che l’assemblea generale abbia luogo entro sei mesi; l’assemblea generale ordinaria deve però aver luogo entro 12 mesi dopo la chiusura dell’esercizio, considerato che il conto d’esercizio ed il bilancio (conti annuali) devono essere approvati ogni anno (art. 879 cpv. 2 cifra 3 CO; art. 856 cpv. 1 CO; art. 957 s CO; STF del 17 settembre 1941, Pra 30, 1941, n° 127, p. 281). Se l’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile, l’opting-out deve essere deciso prima dell’approvazione dei conti annuali ed entro il 31 dicembre 2009. La notifica di iscrizione al registro di commercio dell’opting-out può anche essere depositata all’ufficio del registro di commercio dopo il 31 dicembre 2009.
Adeguamento degli statuti
Se la decisione di opting-out richiede una modifica degli statuti (Questa situazione si presenta quando gli statuti prevedono la nomina d’un ufficio di revisione o che è previsto un rinvio alle vecchie disposizioni legali), la società deve adattarli. La decisione deve risultare da un atto pubblico (art. 647 CO; art. 764 cpv. 2 in combinato con l’art. 647 CO; art. 780 CO).
L’organo superiore di direzione o di amministrazione della società (art. 727a cpv. 5 CO) può introdurre negli statuti una disposizione “aperta” riguardo l’ufficio di revisione (cfr. per es. art. 30 s. dello statuto modello per la Sagl; Vedi sito internet: http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/gmbh.Par.0041.File.tmp/musterstatuten-i.pdf) evitando cosi che lo statuto debba essere modificato nuovamente se le condizioni previste per l’opting-out non sono più soddisfatte.
Lacuna nell’organizzazione e documenti giustificativi per un opting-out deciso dopo il 30 giugno 2009
Se l’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile e non sia stato notificato – entro il 30 giugno 2009 – l’iscrizione di un ufficio di revisione abilitato o di un opting-out, con i documenti giustificativi richiesti (art. 62 cpv. 2 ORC), l’ufficio del registro di commercio può partire dal presupposto che la società non dispone più di tutti gli organi imperativamente previsti dalla legge e che sussiste una lacuna nell’organizzazione (art.731b CO; art. 941a CO).
L’ufficio del registro di commercio deve quindi invitare le persone obbligate alla notifica a conformarsi con la legge entro 30 giorni (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC). Nel caso in cui l’organo superiore di amministrazione o di direzione non dovesse dar seguito all’invito l’ufficio del registro di commercio ha l’obbligo di chiedere al Giudice di prendere le misure necessarie (cfr. art. 731b CO, art. 764 cpv. 2, 819 e 908 in combinato con art. 731b CO; art. 941a CO; art. 154 cpv. 3 ORC).
Se l’opting-out è deciso dopo il 30 giugno 2009, la notifica di iscrizione al registro di commercio deve essere corredata dai seguenti documenti giustificativi (cfr. art. 62 cpv. 2; art. 22, cpv. 3 ORC):
- Dichiarazione di tutti soci o il verbale dell’assemblea generale concernente la rinuncia alla revisione limitata del conto annuale;
- Dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (dichiarazione – “opting-out”) firmata da almeno un membro dell’organo superiore amministrazione o di direzione;
- I conti annuali 2008 firmati secondo l’art. 961 CO (Se dai conti annuali 2008 si stabilisce che la soglia dell’art. 727 cpv. 1 cifra 2 CO è stata superata, i conti annuali 2007 devono essere depositati come giustificativi supplementari, salvo se le cifre dell’anno precedente risultano già dai conti annuali 2008);
- L’atto pubblico concernente le eventuali modifiche dello statuto con annessa una nuova versione completa.
Se le possibilità (capacità) dell’ufficio del registro di commercio sono limitate per motivi di sovraccarico di lavoro e no per via d’organizzazione insoddisfacente dell’ufficio, un elenco delle priorità può essere stabilito per liquidare le cause pendenti. Per stabilire dette priorità occorre rispettare la parità di trattamento e procedere sulla base di criteri obiettivi, segnatamente tenendo conto in primo luogo delle denuncie di creditori o di persone al di fuori alla società riguardo a delle lacune nell’organizzazione di società.
Comunicazione UFRC 2/09 – 2 luglio 2009