La revisione dei conti annuali annovera tra i suoi scopi anche la protezione degli interessi dei terzi, ragione per la quale l’opting-out sottostà alla pubblicità del registro di commercio (art. 45, cpv. 1, lett. p, art. 68, cpv. 1, lett. q, art. 73, cpv. 1, lett. r, e art. 87, cpv. 1, lett. m, ORC). L’iscrizione nel registro di commercio precisa che la società, in applicazione della legge, rinuncia a un organo di revisione.
Di principio, la dichiarazione di opting-out produce i suoi effetti immediatamente. Anche nel caso in cui venisse decisa poco prima dell’approvazione dei conti annuali da parte dell’assemblea generale, la società non è più soggetta all’obbligo di far revisionare i suoi conti da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato (vedi Peter BÖCKLI, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem Recht, Zurich 2007, p. 219 N 528). Gli azionisti (soci) possono quindi decidere un opting-out per l’esercizio annuale 2008, durante l’assemblea generale ordinaria del 2009, a patto che tale decisione sia anteriore all’approvazione dei conti annuali del 2008.
L’assemblea generale ordinaria o l’assemblea dei soci deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (art. 699, cpv. 2, CO per la società anonima; art. 764, cpv. 2, in relazione con l’art. 699, cpv. 2, CO per la società in accomandita per azioni; art. 805, cpv. 2, CO per la società a garanzia limitata). L’obbligo di tenere l’assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale è imperativo (STF 107 II 248 s. cons. 1; vedi Dieter DUBS/Roland TRUFFER, in: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 2a ed., Basilea 2002, ad Art. 699 N 22).
Se l’esercizio annuale corrisponde all’anno civile e se l’opting-out è deciso entro il termine legale di sei mesi, prima dell’approvazione dei conti 2008, i bilanci e i conti dei due esercizi trascorsi 2006 e 2007 devono essere depositati presso l’ufficio del registro di commercio come giustificativi.
Per le società anonime e le società cooperative che avevano l’obbligo di far revisionare i conti annuali, è compito dell’organo superiore di direzione o di amministrazione confermare per iscritto che l’ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell’ultimo esercizio cominciato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (art. 174 ORC).
Una tale conferma non è richiesta per la società a garanzia limitata, ritenuto che non aveva l’obbligo legale di fare revisionare i suoi conti sotto l’egida del vecchio diritto. Un’eventuale disposizione statutaria che prevede tale obbligo è senza conseguenze. Il bilancio 2008 sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale 2009 non dovrà dunque essere revisionato se l’opting-out per l’anno 2008 è deciso prima dell’approvazione dei conti annuali.
Nel caso in cui l’esercizio annuale corrisponde all’anno civile e l’iscrizione nel registro di commercio di un ufficio di revisione o di un opting-out non è richiesta prima del 30 giugno 2009, la società sarà priva di un organo imperativamente prescritto dalla legge. L’ufficio del registro di commercio dovrà di conseguenza diffidare la società a ripristinare la situazione legale (art. 154, cpv. 1, ORC). Se l’organo superiore di direzione o d’amministrazione della società non darà seguito alla diffida, l’Ufficio del registro di commercio chiederà al giudice di prendere le misure necessarie (art. 731b, art. 819 e 908, in relazione con l’art. 941a CO).
Comunicazione UFRC 2/08 – 28 novembre 2008