Per le fondazioni non è necessario iscrivere nel registro di commercio il deposito di regolamenti d’organizzazione o di altri documenti. È possibile tuttavia che tali documenti siano prodotti (nella loro integralità o per estratto) se occorre in base alle circostanze. Infatti, accade che delle disposizioni riguardo a certi fatti che devono essere iscritti nel registro di commercio non siano incluse nell’atto costitutivo ma in un regolamento (per esempio la composizione del consiglio di fondazione, le modalità di firma, ecc.). La legalità dei regolamenti o di altri documenti è esaminata solo se servono come documenti giustificativi per dei fatti che non emergono dall’atto di fondazione.
Comunicazione UFRC 1/09 – 12 marzo 2009