Secondo l’art. 70 cpv.1 LFus, il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio. Questa disposizione è di natura imperativa, perché tale competenza fa parte delle attribuzioni non trasferibili e inalienabili dell’organo superiore di direzione o di amministrazione (Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, FF 2000 3765, 3881in combinato con 3830 s.).
La conclusione del contratto deve essere distinta dalla firma: il contratto può essere firmato da ogni persona autorizzata a rappresentare l’ente giuridico sulla base dell’iscrizione nel registro di commercio (Messaggio concernente la legge sulla fusione. 4114, in combinato con 4061. Cfr. anche LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, edizione 2, Berna 2008, n. 283 segg.). Le persone che firmano non devono essere membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione. Qualora mancassero le firme di tutti i membri un documento giustificativo secondo il quale l’organo superiore di direzione o di amministrazione ha approvato il contratto (per esempio verbale con delibera) sarà presentato all’ufficio del registro di commercio.
Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011