L’art. 628 cpv. 2 CO, prevede che qualora la società anonima assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona a loro vicina, lo statuto deve indicare l’oggetto dell’assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società. Questa disposizione è applicabile ugualmente alla società a garanzia limitata mediante il rinvio dell’art. 777 c cpv. 2 CO.
Il concetto di “persona vicina” non è definito nella legge ma non è neppure sconosciuto al diritto svizzero (per es. art. 663bbis,cpv. 1 cifra 5 art. 678 cpv. 1 CO e art. 20 cpv. 1 OIPrev). Questa nozione comprende le persone che hanno una relazione stretta, indipendentemente dal fatto che tale relazione sia di natura personale, economica, giuridica o fattuale.
Sono segnatamente delle “persone vicine”: un genitore, il coniuge o il compagno di vita e persino i consulenti o la persona di fiducia nominate da un’azionista o di un socio (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 2007, FF 2008 1321 segg., in particolare 1371, nota in calce 105).
Una società di persone o una società di capitali può essere considerata come una persona vicina, in particolare se l’azionista o il socio esercita su di essa una notevole influenza (in particolare se egli fa parte della direzione o detiene una partecipazione importante).
Comunicazione UFRC 1/09 – 12 marzo 2009