Diritto delle società

Articolo 628, cpv. 2 e 777c, cpv. 2 cifre 1 e 2 CO (persona vicina)

L’art. 628 cpv. 2 CO, prevede che qualora la società anonima assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona a loro vicina, lo statuto deve indicare l’oggetto dell’assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società. Questa disposizione è applicabile ugualmente alla società a garanzia limitata mediante il rinvio dell’art. 777 c cpv. 2 CO.

Il concetto di “persona vicina” non è definito nella legge ma non è neppure sconosciuto al diritto svizzero (per es. art. 663bbis,cpv. 1 cifra 5 art. 678 cpv. 1 CO e art. 20 cpv. 1 OIPrev). Questa nozione comprende le persone che hanno una relazione stretta, indipendentemente dal fatto che tale relazione sia di natura personale, economica, giuridica o fattuale.

Sono segnatamente delle “persone vicine”: un genitore, il coniuge o il compagno di vita e persino i consulenti o la persona di fiducia nominate da un’azionista o di un socio (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 2007, FF 2008 1321 segg., in particolare 1371, nota in calce 105).

Una società di persone o una società di capitali può essere considerata come una persona vicina, in particolare se l’azionista o il socio esercita su di essa una notevole influenza (in particolare se egli fa parte della direzione o detiene una partecipazione importante).

Comunicazione UFRC 1/09 – 12 marzo 2009

Articolo 628 cpv. 2 CO

Nel diritto societario, per definizione, l’assunzione di beni implica sempre un patrimonio “positivo”. Una “assunzione di beni con eccedenza di passivi” non può essere considerata come una ripresa di beni, anche se questi contengono riserve occulte.

Dette riserve non possono semplicemente essere «attivate» tramite l’aggiunta di un valore d’acquisto senza che sussistano preliminarmente tutte le condizioni per una rivalutazione ai sensi dell’art. 670 CO. Un tale processo sarebbe una violazione del principio di realizzabilità, determinante per la presentazione dei conti.

Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011

Articolo 628 cpv. 4, seconda frase CO (radiazione della norma statutaria relativa all’intenzione di assunzione di beni)

L’art. 628 cpv. 4 seconda frase CO prevede che le disposizioni statutarie concernenti le intenzioni di assunzioni di beni possono essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni. In caso di rinuncia definitiva all’assunzione di beni, la radiazione può essere decisa e iscritta a registro di commercio prima dello spirare del termine di 10 anni di cui all’art. 628 cpv. 4 prima frase CO.

Testo di pubblicazione:

… … La disposizione statutaria relativa all’intenzione di assunzione di beni prevista del (…) è abrogata in considerazione del fatto che la società ha definitivamente rinunciato a tale ripresa. …

Comunicazione UFRC 1/10 – 27 ottobre 2010

Articolo 653 cpv. 1 CO

L’art. 653 cpv. 1 CO non menziona l’azionista tra i beneficiari di un aumento di capitale condizionale, anche se questa possibilità corrisponde a una necessità nella prassi. Molte società hanno distribuito opzioni-azionisti (opzioni gratuite), che permettono agli azionisti di acquisire in futuro nuove azioni a condizioni determinate in precedenza. Altre società danno ai loro azionisti la possibilità di acquistare nuove azioni invece di ricevere i dividendi (dividendi opzionali). Nonostante la formulazione restrittiva della legge, la dottrina a grande maggioranza ritiene ammissibile l’uso del capitale condizionale a favore degli azionisti (Cfr. ISLER/ZINDEL, BaslerKommentar , CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 653 n.17 seg.; FORSTMOSER/ MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 52 n. 330 seg.; Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del diritto della società anonima, pag. 1465 seg.).

Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011

Articolo 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO

Occorre almeno una persona domiciliata in Svizzera per rappresentare una società anonima, una società a garanzia limitata o una società cooperativa. Secondo la legge, è possibile che si tratti di un membro dell’organo superiore di gestione o di amministrazione o di un direttore.

Il concetto di direttore deve essere interpretato alla luce dell’art. 718, cpv. 2, CO: si tratta pertanto di un “terzo” (cioè di una persona non membro del consiglio di amministrazione) al quale il potere di rappresentanza è stato delegato. Non è necessario che detta persona sia iscritta nel registro di commercio a titolo di direttore.

Procuratori o mandatari commerciali non rispondono alle esigenze degli art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO.

Comunicazione UFRC 1/08 – 17 ottobre 2008

Articolo 735 CO

I requisiti per una riduzione di capitale dichiarativa, ai sensi dell’art 735 CO, non sono soddisfatti in assenza di un’eccedenza passiva risultante da perdite, cioè quando il bilancio contiene ancora riserve. Il bilancio è in disavanzo quando l’importo effettivo della perdita registrata non è più coperto dalle riserve aperte. Secondo DTF 76 I 166 c. 3, la relazione del revisore deve confermare che le condizioni per una riduzione semplificata del capitale ai sensi dell’art. 735 CO sono soddisfatte, in particolare l’esistenza di un saldo negativo. Una società quindi non ha un deficit giuridicamente rilevante, se le riserve aperte superano il riporto delle perdite. Ciò esclude una riduzione del capitale azionario ai sensi dell’art. 735 CO (Cfr. KÜNG, BaslerKommentar, CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 735 n. 4 segg.; BÜRGI, Zürcher Kommentar 1969, vol. V5b/2; ad art. 735 n. 6.).

Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011

Articolo 814 CO

Per le Sagl vale il principio secondo il quale almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società (art. 814 cpv. 4, combinato con 718 cpv. 3 CO). Questa disposizione mira a garantire che l’organo superiore di direzione o di amministrazione sia in grado di agire.

Nel caso in cui la società a garanzia limitata abbia un solo gerente, esso dovrà imperativamente avere un potere di rappresentanza individuale. Le prescrizioni legali non sono soddisfatte se l’unico gerente ha la facoltà di firmare collettivamente con un direttore, con un procuratore o con un’altra persona autorizzata a rappresentare la società. In presenza di più persone incaricate della gestione con diritto di firma collettiva a due, almeno due di esse dovranno essere gerenti.

Comunicazione UFRC 1/11 – 25 ottobre 2011

Conversione di azioni in buoni di partecipazione
  • Base statuaria
  • Consenso di tutti gli azionisti coinvolti
  • Maggioranza assoluta per la deliberazione di conversione

La legge non regola esplicitamente né la conversione di azioni in buoni di partecipazione né la procedura inversa. La conversione indiretta di azioni in buoni di partecipazione mediante una riduzione del capitale azionario combinata con l’emissione simultanea di nuovi buoni di partecipazione interamente liberati è ammessa. La conversione diretta d’azioni in buoni di partecipazione soggiace invece alle seguenti condizioni:

Base statuaria

La conversione diretta di azioni in buoni di partecipazione come tra l’altro per la conversione di azioni nominative in azioni al portatore o viceversa (art. 622 cpv. 3 e 627 cifra 7 CO) esige una base statutaria.

Consenso di tutti gli azionisti coinvolti

La conversione deve essere accettata da tutti gli azionisti coinvolti. Possono dare il loro consenso sia in una decisione dell’assemblea generale resa all’unanimità (alla quale hanno partecipato o erano rappresentanti tutti gli azionisti coinvolti), sia in una dichiarazione scritta all’attenzione della società. Se tutti gli azionisti coinvolti non sono presenti all’assemblea generale, la decisione di conversione soggiace alla condizione (sospensiva) del consenso ulteriore degli azionisti assenti.

Maggioranza assoluta per la deliberazione di conversione

La decisione di conversione delle azioni in buoni di partecipazione deve essere approvata dall’assemblea generale mediante maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati (art. 703 CO).

Comunicazione UFRC 1/09 – 12 marzo 2009

Conversione di buoni di partecipazione in azioni
  • Base statuaria
  • Quorum qualificato

Le condizioni per una conversione diretta di buoni di partecipazione in azioni sono:

Base statuaria

Come per la conversione diretta di azioni in buoni di partecipazione, una disposizione statutaria che preveda altresì la conversione di buoni di partecipazione in azioni è necessaria. La clausola statuaria può essere adottata in occasione della decisione di conversione da parte dell’assemblea generale.

Quorum qualificato

La conversione di buoni di partecipazione in azioni equivale alla soppressione del diritto d’opzione degli azionisti. Il quorum qualificato dell’art. 704 cpv. 1 cifra 6 CO, deve pertanto essere rispettato.

Il consenso di tutti i partecipanti coinvolti non è richiesto, poiché con la perdita dello status di partecipanti, essi non sono privati di alcun diritto. Invece, divenendo azionisti, essi ricevono diritti supplementari.

Comunicazione UFRC 1/09 – 12 marzo 2009

Funzione “CEO”

La designazione „CEO“(chief executive officer) può essere menzionata nel registro di commercio alla condizione che sia combinata con la funzione di “presidente della direzione”; il presupposto è che la società ha un’organizzazione adeguata.

Testo di pubblicazione:

„Presidente della direzione / CEO“ o „Presidente della direzione (CEO)“.

Comunicazione UFRC 4/09 – 17 dicembre 2009

Nessuna iscrizione delle persone giuridiche come organi di direzione

Conformemente all’art. 120 ORC, le persone giuridiche non possono essere iscritte nel registro di commercio come membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a rappresentare l’ente giuridico. Secondo il diritto svizzero una persona giuridica non può esercitare una funzione dirigente; l’iscrizione di “corporate directors“ è pertanto esclusa. Solo le persone fisiche possono formare e esprimere la volontà di una persona giuridica o assumersi la responsabilità. Questo principio deriva segnatamente dalle disposizioni seguenti:

  • Le persone giuridiche in quanti tali non possono essere membri del consiglio d’amministrazione. I loro rappresentanti, cioè le persone fisiche, sono tuttavia eleggibili in luogo d’esse (art. 707 cpv. 3 CO).
  • Per quanto riguarda la Sagl l’art. 809 cpv. 2 CO prevede esplicitamente che soltanto persone fisiche possono essere designati quali gerenti. Se la persona giuridica o la società commerciale partecipa alla società, essa può designare una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece.

Al momento dell’iscrizione di una persona giuridica come socio di una Sagl o come ufficio di revisione è importante assicurare che non si deve precisare nell’iscrizione che la persona non è autorizzata a firmare (art. 119, cpv. 3 ORC a contrario).

Comunicazione UFRC 4/09 – 17 dicembre 2009

Rappresentanza presso le succursali di enti giuridici con sede all’estero

L’art. 935 cpv. 2 CO e l’art. 160 cpv. 2 LDIP richiedono per le succursali svizzere d’enti giuridici, la cui sede si trova all’estero, che un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle sia designato ed iscritto nel registro svizzero di commercio. Conformemente alla LDIP, il potere di rappresentanza è regolato dal diritto svizzero.

Secondo la dottrina prevalente e la prassi è sufficiente se il rappresentante della succursale firma con una procura individuale (art. 458s CO; Cfr. Messaggio concernente la LDIP, ch. 295; GIRSBERGER/RODRIGUEZ, Basler Kommentar zum IPRG, 2a Ed. Basilea 2007, art. 160 n°18). Questo deriva anche dalla versione francese dell’art. 935 cpv. 2 CO (un fondé de procuration). Un mandato commerciale (art. 462 CO) non è pertanto sufficiente, poiché questo tipo di rappresentanza non può essere iscritto nel registro di commercio.

Comunicazione UFRC 4/09 – 17 dicembre 2009

 

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