Vie di diritto cantonali secondo l’art. 165 ORC

Secondo la delega di cui all’art. 929 CO, l’art. 165 ORC prevede che le decisioni degli uffici cantoni del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica presso un tribunale superiore designato dal cantone come unica autorità giudiziaria di ricorso (tribunale amministrativo o civile). La sentenza cantonale può in seguito essere portata davanti al Tribunale federale come decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata sulla base di norme di diritto pubblico (art. 72, cpv. 2, lett. b, cifra 2, LTF). La disposizione transitoria dell’art. 181 ORC precisa che i cantoni devono adeguare i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio non oltre il primo gennaio 2010. Fino ad oggi, la maggior parte dei cantoni ha già adeguato la sua legislazione alle novità dell’ordinanza sul registro di commercio o sta adattandola (cf. tabella allegata).

Se alcuni cantoni non hanno adeguato le loro leggi o ordinanze alle disposizioni dell’art. 165 ORC, gli uffici cantonali del registro di commercio devono garantire che le vie di ricorso sono indicate conformemente al diritto federale.

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Comunicazione UFRC 3/09 – 7 dicembre 2009